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La Finanziaria 2009
 
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Analisi

L'abc del collegato giustizia

di Claudio Tucci

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Piano industriale della pubblica amministrazione (articoli da 13 a 26).
In arrivo una serie di novità per rendere più efficiente e competitivo l'apparato burocratico pubblico. D'ora in poi, sui siti internet, tutte le amministrazioni dovranno indicare retribuzioni, recapiti e curricula dei propri dirigenti, oltre a assenze e permessi di tutti gli altri impiegati. Si potrà, poi, continuare ad acquistare sul mercato, in modo corretto e trasparente, servizi originariamente prodotti in casa (cosiddetto outsourcing), a condizione, però, di ottenere risparmi, anche sul fronte di un miglior utilizzo del personale. Le verifiche saranno effettuate dagli organi di controllo interno all'amministrazione. Riordinate, pure, le procedure di trasferimento delle risorse agli enti locali: addio ai disegni di legge collegati alla manovra di bilancio e spazio a Dpcm ad hoc contenenti l'accordo tra Stato ed ente territoriale. E obbligo per i comuni con popolazione inferiore ai 20mila abitanti di svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata. Largo, poi, a una pa sempre più digitale: prevista la possibilità di pubblicare on line atti e provvedimenti e dal 1 gennaio 2011 tutte le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno più effetto di pubblicità legale. Al Cnipa chiesto di realizzare e gestire un sistema di accesso ai siti delle singole pa e un nodo di interconnessione per i servizi Voip. Al Governo, invece, il compito di modificare il codice dell'amministrazione digitale (d. lgs. 82/2005) verso un maggior utilizzo del web sia nelle comunicazioni tra dipendenti che in quelle verso i cittadini e di riallocare eventuali fondi non utilizzati, anche, in progetti di educazione telematica a scuola e all'università. Spazio alla diffusione di buone prassi per migliorare il rapporto con i cittadini: d'ora in poi, sui propri siti internet dovranno pubblicare i tempi (medi) di pagamento, di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi all'utente. La pa dovrà garantire una piena utilizzazione e fruizione degli immobili pubblici e potrà esternalizzare, in via temporanea, alcuni funzioni purché se ne traggano risparmi e sempre, comunque, dopo avere ricevuto l'ok da un comitato interministeriale presieduto dal premier o dal ministro per la Pa e l'innovazione. E tutte le carte che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità devono contenere la possibilità, per l'utente che si senta danneggiato, di risolvere rapidamente la questione in modo alternativo al ricorso giurisdizionale, sulla base di uno schema tipo di procedura conciliativa definito dall'autorità di settore o con decreto interministeriale. Stabilito, poi, un riassetto organizzativo per Cnipa, Formez e Scuola superiore della pa e prevista un'autorizzazione ad hoc per il ministero degli Affari esteri di aumentare le spese per il funzionamento e la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari. Limitato, infine, alle sole amministrazioni centrali l'obbligo di approvvigionamento di combustibile per il riscaldamento e di energia elettrica mediante convenzioni Consip.

Piccoli comuni (articolo 9).
Prevista una semplificazione dell'ordinamento finanziario dei comuni con popolazione fino a 5mila abitante, attraverso modelli e schemi contabili predefiniti e l'attribuzione alle farmacie pubbliche e private, operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale, di nuovi compiti socio-sanitari, che saranno remunerati. Rivisti, poi, i requisiti di ruralità e in arrivo, in sostituzione della figura del segretario comunale, una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento almeno 4 comuni o enti la cui popolazione sia pari almeno a 15mila abitanti. Prorogato, infine, al 1 marzo 2009, il termine ultimo entro il quale i comuni devono aderire a una sola forma associativa tra quelle consentite, pena la nullità degli atti posti in essere dall'associazione tra comuni.

Procedimenti amministrativi (articoli 5, 6, 7 e 8).
Si interviene sulla legge 241/1990 (principi generali dell'attività amministrativa) sotto diversi profili. Intanto, si stabilisce che ogni procedimento, sollecitato con un istanza o iniziato d'ufficio, debba concludersi in 30 giorni o, comunque, entro un termine certo, deciso dall'amministrazione, al massimo non superiore a 90 giorni. In casi eccezionali, si può arrivare a 180 giorni. Per i pareri istruttori obbligatori, il termine scende a 20 giorni (prima era di 45 giorni) e si prevede che, in assenza, l'amministrazione possa, comunque, procedere a definire il procedimento, indipendentemente dall'espressione del parere. Prevista, poi, la responsabilità personale del dirigente, anche, delle ulteriori spese conseguenti alla mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti. E, comunque, il rispetto dei termini rappresenta un elemento di valutazione del dirigente, anche al fine della corresponsione della retribuzione di risultato.
  CONTINUA ...»

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